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Documento programmatico sulla sicurezza, bye bye- aggiornamento del 19 marzo 2012

Materia: Attualità - Fonte: ItaliaOggi - 19.03.2012
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Abstract: E nessuno lo rimpiangerà



Il 21 ottobre avevo dato conto (si veda sotto) della probabile (e auspicata) abolizione dell'obbligo relativo al Documento programmatico della Sicurezza.

 

Questa volta la notizia smette di assumere i caratteri della speranza: è infatti lo stesso Garante della Privacy a confermare:

 

 

In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).


Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.

 

Ecco il testo dell'art. 45 del D.L.


Art. 45  Semplificazioni in materia di dati personali

1.  Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";

b)  all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c)  all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

d)  nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.


* * *


Tra le troppe incombenze di natura puramente burocratica che rovinano il fegato agli avvocati (e, in questo caso, non solo) vi è la predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.).

 

O meglio: vi era.

 

Anzi: vi sarà, si spera.

 

Perchè nella bozza del decreto sviluppo compare l'abrogazione dell'articolo  34, comma 1, lettera g), e cioè la norma che impone appunto la predisposizione di un D.P.S. aggiornato.

 

Certo, se succede come nella manovra di ferragosto ora dell'approvazione fanno in tempo a riscrivere il decreto almeno sei volte.

 

Nel nostro piccolisssimo. non possiamo che sperare che almeno questa, che è indiscutibilmente una buona notizia visto che eliminerebbe almeno un inutile adempimento, venga confermata.

 

Per leggere la notizia come riportata da ItaliaOggi andare QUI.